IL COMPENSO DELL'AMMINISTRATORE
5,00 € al mese
per ogni unità abitativa (INPS ed IVA escluse)
Qui di seguito un esempio di calcolo per maggior chiarezza:
CONDOMINIO "xxxx" di 10 unità abitative
5,00 euro x 12 mesi = 60,00 euro
60,00 euro x 10 unità abitative = 600,00 euro
600,00 + 4% INPS = 624,00
IVA 22% = 137,28
TOTALE = 761,28
La ripartizione del costo sarà (salvo diversa delibera dell’Assemblea e Regolamento Condominiale) secondo millesimi di proprietà.
Il costo è comprensivo di:
tutte le attività di gestione ordinaria del Condominio
la redazione del Registro di Anagrafe Condominiale e di una Assemblea annuale.
COSTO ZERO: per spese di cancelleria e telefonia
COSTO ZERO: per il sito internet dedicato al Condominio con pubblicazione di tutti i documenti contabili, i preventivi, le fatture, le copie dell'estratto conto corrente bancario con i movimenti. Il sito sarà protetto da password a garanzia della protezione dei dati pubblicati e della privacy.
Altri costi:
- I costi reclamati dal Commercialista per l'inoltro dei documenti fiscali (Modello 770, Modello AC, certificazioni CU, ecc)
sono pari a 215,00€ per ogni annualità.
- La convocazione di una Assemblea straordinaria ha un costo di 70,00 €
- LAVORI STRAORDINARI: compenso da concordare con l'Assemblea e mai superiore al 2% dell'imponibile lavori.
- La redazione della TABELLA MILLESIMI qualora non presente, sarà oggetto di preventivo.
ATTENTI !!!
AI COSTI ILLEGITTIMAMENTE RICHIESTI DA UN AMMINISTRATORE
LA REGOLA:
Se non approvato dall’assemblea, ogni compenso straordinario preteso dal professionista per aver, per esempio, stipulato il contratto di appalto o seguito i lavori di ristrutturazione del palazzo non è dovuto. Pertanto, l’amministratore che ha inserito nel bilancio condominiale, una spesa non prevista, a titolo di compenso (per aver, per esempio, stipulato un contratto di appalto o seguito i lavori di manutenzione dello stabile o per altre asserite attività straordinarie) non ha diritto al pagamento perchè tale richiesta è illegittima.
Sentenza Cassazione n. 22313 del 30.09.2013.
Se non sono previste dall’onorario stabilito in contratto, l’amministratore di condominio non può richiedere ulteriori retribuzioni non autorizzate dall’assemblea di condominio.
Ciò significa che l’attività dell’amministratore non può essere pagata al di fuori di quello che viene stabilito al momento del conferimento del suo incarico.
La Suprema Corte ribadisce che la retribuzione dell’attività dell’amministratore è compresa nel corrispettivo forfettario annuale e non deve essere retribuita a parte.
Inoltre, ogni eventuale costo supplementare deve comunque essere approvato dall’assemblea.
La retribuzione del professionista, per tutte le attività svolte a favore del condominio, è quella forfettaria stabilita al momento del conferimento dell’incarico.
Questa sentenza va interpretata anche tenendo conto delle modifiche apportate al Codice civile dalla recente riforma del condominio.
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